E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2022 la clamorosa sentenza della Corte Costituzionale, già annunciata il 27 aprile scorso, secondo la quale i figli prenderanno il cognome di entrambi i genitori.
Con la sua pubblicazione, quindi, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sull’attribuzione del cognome paterno diventa efficace in concreto e fin da subito.
Ma andiamo con ordine.
La Corte Costituzionale con una sentenza di portata dirompente (la n. 131/2022 del 27 aprile 2022) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 262 del Codice Civile nella parte nella quale prevede, in relazione all’ipotesi del riconoscimento effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre.
Ora, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, possiamo leggere le motivazioni del giudice delle leggi.
- COME MOTIVA LA CORTE
La Corte individua, in primo luogo, nel principio di automatica attribuzione del cognome paterno, una lesione del diritto all’identità personale e dunque una violazione dell’art. 2 della Costituzione.
L’identità della persona, infatti, è una qualità intrinseca del soggetto, che nasce dall’esigenza di affermare la sua individualità nella vita di relazione, costituendo un diritto personalissimo e quindi inviolabile.
Il cognome, in particolare, è un tratto essenziale della personalità ed identifica la persona, sin dalla nascita, come appartenente a un gruppo familiare, in cui pari rilievo deve avere la presenza di entrambi i genitori.
Il secondo profilo di legittimità, richiamato dalla Corte, risiede negli artt. 3 e 29 Cost., in quanto la mancanza di scelta per i genitori viola il principio di uguaglianza e penalizza l’unità familiare (nella sentenza si legge che: “la selezione, fra i dati preesistenti all’attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre” e ancora, poco più avanti che: “la norma sull’attribuzione del cognome del padre è il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, il riflesso di una disparità di trattamento”).
In altre parole, nella sentenza in esame si afferma che la regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno è contraria alla Costituzione in quanto pregiudica il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisce un’irragionevole disparità di trattamento dei coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella necessità di salvaguardia dell’unità familiare.
- COSA CAMBIA QUINDI IN CONCRETO DAL 1° DI GIUGNO
Per effetto di questa storica sentenza i genitori possono attribuire al piccolo nato entrambi i cognomi, nell’ordine da loro stessi concordato, fatta salva la possibilità – sempre di comune accordo – che gli stessi genitori scelgano di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l’accordo tra i due genitori è imprescindibile ed in caso di contrasto spetterà al Giudice dirimere la controversia e stabilire quale o quali cognomi dei genitori assegnare al figlio e che in ordine.
Restano ancora incerte, ma si spera che nelle more intervenga il legislatore, le modalità con le quali questi bambini registrati con il doppio cognome potranno trasmettere il cognome ai loro stessi figli.
La Corte, sul punto, ha auspicato che il legislatore possa celermente intervenire al fine di impedire che l’attribuzione del doppio cognome comporti, con il succedersi delle generazioni, un effetto moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome.
Nella sentenza si legge che sarebbe opportuna la “scelta da parte del genitore – titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari – di quello che vuole che si rappresentativo del rapporto genitoriale”.
Altra questione, rispetto la quale la Corte invita a il legislatore a normare al più presto è quella dell’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto gli eventuali fratelli e sorelle.
Anche su questo punto il giudice delle leggi suggerisce una soluzione: ovvero che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto gli altri figlio della coppia.
- ENTRATA IN VIGORE
Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuto, come detto, in data 31 maggio 2022) la sentenza diventa applicabile in tutte le ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta.
Per eventuali modifiche di cognomi, salvo che – come auspicato da più parti e dal parte della stessa Corte Costituzionale – intervenga il legislatore, si deve seguire la disciplina in vigore, ovvero la procedura regolata dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000.